La certificazione di qualità è la garanzia che un prodotto è conforme ad una predeterminata disciplina di produzione, e rispondente a diversi standard qualitativi.
La certificazione è attestata da un marchio.
L'obiettivo di un marchio che attesta l’origine di un particolare prodotto è quello di tutelare le produzioni tradizionali legate al territorio, riservando loro l'uso esclusivo di una specifica denominazione, a fronte di una serie di spiacevoli episodi di concorrenza sleale.
La certificazione non ha però solo una funzione “difensiva” dai tentativi di truffa, ma è anche una garanzia del rispetto degli standard di sicurezza in fase di produzione del prodotto (in quanto nel -settore dei prodotti certificati vengono effettuati maggiori controlli), e del rispetto delle sue qualità nutrizionali ed organolettiche.
I marchi sono, ad oggi, il principale risultato della volontà da parte dell’UE di comunicare al consumatore le principali informazioni dei prodotti che ad acquistare. Ciò va a beneficio di sicurezza e salute del consumatore, e di trasparenza di informazione per tutti gli interessati e gli addetti ai lavori.
La certificazione biologica è garantita dall’ etichetta applicata sulla confezione del prodotto bio, come anche dagli imballaggi primari e secondari del prodotto stesso nonché le fascette che vengono applicate all’alimento accompagnandolo nel tragitto che va dal produttore al consumatore.
- devono essere ottenuti secondo i procedimenti dell’ Agricoltura Biologica (così come specificato nei regolamenti di cui sopra);
- gli ingredienti del prodotto biologico devono essere totalmente esenti da contaminazione OGM;
- gli ingredienti che non derivano dalla produzione agricola (aromi, sale, additivi, etc.) e le sostanze organiche o inorganiche utilizzate per la trasformazione e la lavorazione degli alimenti (coadiuvanti tecnologici) devono rientrare fra quelli definiti nei regolamenti CE sopra menzionati.
Logo di produzione biologica
dell’unione europea
Con l’entrata in vigore del Reg. CE 271/10 è stato introdotto il Logo di produzione biologica dell’unione europea. Tale logo può essere apposto su prodotti confezionati che contengono almeno il 95% di ingredienti provenienti da produzione agricola bio, che sono conformi alle regole del piano ufficiale di ispezione, che provengono direttamente dal produttore o sono preparati in una confezione sigillata e che portano il nome del produttore, dell’addetto alla lavorazione o del venditore e il nome del codice dell’organismo di ispezione.
Nell’etichetta quindi, oltre al logo europeo, devono essere presenti le informazioni utili a identificare la nazione, il tipo di metodo di produzione, il codice dell’operatore, il codice dell’organismo di controllo.
Potremmo così avere un etichetta del tipo seguente:
AGRICOLTURA ITALIA
Organismo di controllo autorizzato da Mi.P.A.A.F
IT BIO 111
CODICE OPERATORE 222
IT è un codice ISO che identifica il biologico in base al Regolamento CE 271/10, 712 è il codice numerico dell’organismo di controllo e certificazione, A115 è il codice dell’operatore/produttore/…/….
Un’importante novità introdotta dal Reg. CE 271/10 è la presenza in etichetta del luogo di coltivazione degli ingredienti del prodotto biologico.
Di conseguenza saranno aggiunte, a seconda del caso, le diciture: AGRICOLTURA UE (per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari), AGRICOLTURA NON UE, AGRICOLTURA UE/AGRICOLTURA NON UE (qualora siano presenti sia prodotti coltivati in paesi comunitari che in paesi non comunitari).
Nel caso in cui i prodotti siano coltivati solo in Italia la dicitura “AGRICOLTURA UE” può essere sostituita da “AGRICOLTURA ITALIA”.