Dal 1 gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove direttive UE relative alla produzione, al controllo e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tuttavia, alcune delle nuove disposizioni riguardanti l’etichettatura entreranno in vigore a decorrere dal 1 luglio 2010.
Nel mese di giugno 2007 il Consiglio europeo dei ministri dell’agricoltura ha approvato un nuovo Regolamento del Consiglio inteso a disciplinare le questioni relative all’agricoltura biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Questo nuovo regolamento del Consiglio include gli obiettivi chiaramente definiti, i principi di base e le norme generali per la produzione biologica.
Il nuovo quadro normativo si prefigge di avviare un nuovo piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell’agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi colturali sostenibili ed un’ampia varietà di prodotti di alta qualità. Nell’ambito di questo processo, in futuro sarà data sempre più importanza alla protezione dell’ambiente, alla biodiversità e a standard elevati in materia di protezione degli animali.
La produzione biologica deve rispettare i sistemi e i cicli naturali. E’ necessario mirare ad ottenere una produzione sostenibile, per quanto possibile, utilizzando processi produttivi biologici e meccanici, attraverso una produzione legata alla terra ed evitando l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM).
Nell’ambito dell’agricoltura biologica i cicli chiusi che si basano su un ricircolo delle risorse interne sono da preferirsi ai cicli aperti che utilizzano input esterni. E’ auspicabile che l’uso delle risorse biologiche esterne si limiti all’uso di risorse biologiche provenienti da altre aziende agricole, di materiali naturali o ottenuti con metodi naturali e di fertilizzanti minerali a scarsa solubilità. Solo in circostanze eccezionali e in mancanza di alternative valide è consentito l’uso di risorse ottenute per sintesi chimica. Queste sostanze vengono autorizzate ed inserite nelle liste positive dell’Allegato al Regolamento della Commissione solo dopo un’indagine approfondita da parte della Commissione e degli Stati Membri.
Dal momento che l’Unione Europea si estende dall’estremo nord all’Europa meridionale ed orientale, le differenze climatiche locali, culturali o strutturali si potranno compensare con le norme di flessibilità previste.
Può essere utilizzata la dicitura “biologico” per gli alimenti solo se almeno il 95% degli ingredienti agricoli proviene da produzione biologica. Gli ingredienti biologici presenti nei prodotti alimentari non biologici possono essere riportati come biologici nell’elenco degli ingredienti, purchè tali alimenti siano stati prodotti in conformità alla normativa relativa alla produzione biologica. Sarà inoltre obbligatorio indicare il numero di codice dell’Organismo di Controllo al fine di garantire una maggiore trasparenza.
Nell’ambito della produzione biologica è ancora vietato l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti ottenuti con OGM. I prodotti che contengono OGM possono essere etichettati come biologici solo se gli ingredienti contenenti OGM sono stati inclusi nei prodotti involontariamente e se la percentuale di OGM negli ingredienti è inferiore allo 0,9%.
Secondo la nuova normativa, i produttori di alimenti biologici confezionati devono utilizzare il logo biologico UE a decorrere dal 1° luglio 2010. L’utilizzo del logo su eventuali alimenti provenienti da paesi terzi è, tuttavia, facoltativo. A partire dal 1° luglio 2010, qualora si utilizzi il logo biologico UE, sarà obbligatorio indicare il luogo di produzione degli ingredienti agricoli.
La distribuzione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi è consentita nel mercato comune solo se sono prodotti e controllati nelle stesse condizioni o in condizioni equivalenti. Il regime di importazione è stato ampliato con la nuova legislazione. In precedenza potevano essere importati solo prodotti biologici provenienti da paesi terzi riconosciuti dall’UE o merci la cui produzione era controllata dagli Stati Membri e che avevano ricevuto una licenza d’importazione.
La procedura per le licenze d’importazione sarà in futuro sostituita da un nuovo regime d’importazione. Gli organismi di controllo che operano in paesi terzi saranno quindi direttamente autorizzati e monitorati dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri.
Questa nuova procedura consente alla Commissione europea di controllare e monitorare meglio l'importazione di prodotti biologici e di garantire l’integrità del biologico. Inoltre, nella nuova legislazione sono state poste le basi per l’accettazione delle norme comunitarie in materia di acquacoltura ed alghe biologiche.